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FORMAZIONE EROGATA IN PRESENZA

l’Art. 73 del D.Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Obiettivo del corso: fornire le conoscenze necessarie ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli semoventi i in conformità alle richieste dell’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

Descrizione

Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quale è richiesta una specifica abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

La formazione dei lavoratori addetti all’uso di queste attrezzature di lavoro, come previsto nell’Accordo Stato Regioni 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durata e modalità, contemplando una formazione teorica e pratica, con verifiche di apprendimento eseguite anche “in campo”.

E’ prevista una specifica abilitazione per i Carrelli industriali semoventi (ossia qualunque veicolo su ruote ad esclusione di quelli circolanti su rotaie, concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con sedile)

Il corso di formazione rivolto agli addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi conforme ai contenuti dell’Accordo suddetto, consente previo il superamento delle verifiche previste, di conseguire l’attestato di abilitazione all’uso degli stessi.

Il corso ha una durata di 12 ore ed è previsto un aggiornamento quinquennale di 4 ore.

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